Schema di
provvedimento legislativo recante " Disposizioni
in materia di disciplina dell' utilizzazione di
nomi per la identificazione di domini Internet e servizi in
rete ".
Articolo 1. Utilizzazione dei nomi a dominio per
l' utilizzazione di nomi a dominio è vietata, a
chi non è titolare o non ne può disporre col
consenso scritto di quest' ultimo, l'
utilizzazione di : nomi identici o simili a
quelli che identificano persone fisiche, persone
giuridiche o altre organizzazioni di beni o
persone; nomi identici o simili a marchi d'
impresa o altri segni distintivi dell' impresa o
di opere dell' ingegno; nomi che identificano
istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o
località geografiche; nomi di genere, quando sono
utilizzati per trarne profitto, tramite cessione,
o per recare un danno; nomi tali da creare
confusione o risultare ingannevoli, anche
attraverso l' utilizzazione di lingue diverse
dall' italiano. Fermo restano ogni altro effetto
previsto dalle normative che tutelano i predetti
nomi e segni, anche con riferimento al
trattamento dei dati personali, l' utilizzazione
dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1
costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini
dell' ordine di cessazione dell' uso stesso e
comporta il risarcimento del danno, nella misura
minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l'
illecito o quantifica il danno ordina la
cancellazione del nome dall' Anagrafe di cui
all'articolo 2, ove già non disposta dall'
Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in
essere in contrasto, anche indirettamente, con il
divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano alla registrazione identificativa di
domini Internet o servizi in rete ovunque
ottenuti.
Articolo 2.
Anagrafe nazionale dei nomi a dominio. E'
istituita l' Anagrafe nazionale dei nomi a
dominio. Detta Anagrafe opera presso l' Istituto
per le applicazioni telematiche del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, salve successive
disposizioni sull' organizzazione dell' ente
adottate in base alla normativa vigente. La
registrazione nell' Anagrafe nazionale dei nomi a
dominio è effettuata con le modalità indicate
dall' Anagrafe stessa nel rispetto delle
disposizioni di cui all' articolo 1. Alla
registrazione si provvede, previa dichiarazione
dell' insussistenza di preclusioni ed
accettazione da parte del richiedente di una
procedura di conciliazione, gestita dall'
Anagrafe medesima, per la risoluzione delle
eventuali controversie. La registrazione si
perfeziona con la comunicazione all' interessato
dell' attribuzione del nome di identificazione
del dominio. In sede di prima applicazione, e
salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti
nell' anagrafe nazionale i nomi identificativi di
dominio già registrati alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Ove emerga, anche in
occasione della richiesta di registrazione di
nome già registrato a favore di altro titolare,
la non conformità della precedente registrazione
alle disposizioni di cui al presente decreto, l'
Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché
antecedente alla data di entrata in vigore del
decreto medesimo. E' comunque disposta la
cancellazione del nome a dominio registrato
presso l' Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi
90 giorni dalla data della registrazione senza
che ne sia seguita l' effettiva utilizzazione. I
ricorsi avverso il rifiuto o l' amissione di
registrazione o contro gli atti dell' Anagrafe
che, comunque, incidono sugli effetti della
registrazione medesima rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti
davanti al tribunale amministrativo della regione
ove l' Anagrafe ha sede.
Gestione Internet
utilizza i nomi a dominio cuoredi... dall' anno
2003 che identificano un marchio d' impresa
conosciuto sia attraverso internet che attraverso
altre forme di pubblicità cartacea, radiofonica
etc. per diffondere in rete portali cittadini
rivolti a pubblicizzare le attività economiche
presenti nelle varie città italiane e alla gestione
di eventi nelle singole città, province e regioni.
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